Contratto di formazione specialistica
All'atto dell'iscrizione alla Scuola di Specializzazione, il medico stipula con l'Ateneo uno specifico contratto di formazione specialistica per un periodo complessivo pari alla durata legale del corso (stipulato ai sensi del D. Lgs. 368/1999) sostituisce la borsa di specializzazione medica regolamentata dal precedente (D.Lgs. 257/91).
Il contratto, che viene stipulato con l’Università degli Studi di Milano e la Regione Lombardia, non dà in alcun modo diritto né all’accesso ai ruoli, né all'istituzione di alcun rapporto di lavoro sia con il Servizio Sanitario Nazionale che con l’Università.
Ai fini previdenziali, il medico in formazione specialistica è iscritto alla gestione separata del lavoro autonomo dell’INPS. Questo contratto prevede la tutela della maternità in base alle disposizioni della Legge 151/2001, per quanto compatibili.
Lo specializzando non può esercitare attività libero-professionale all’esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione, né può accedere a rapporti convenzionali o precari con il Servizio Sanitario Nazionale o enti e istituzioni pubbliche o private, per l'intera durata della formazione specialistica.
Il medico, fermo restando il principio del tempo pieno può, sostituire a tempo determinato i medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale ed essere iscritto negli elenchi della guardia medica notturna, festiva e turistica, ma può essere impiegato solo in caso di scarsa disponibilità dei medici già iscritti nei predetti elenchi (art 19, comma 11, Legge 28 dicembre 2001, n. 448).
Il contratto di formazione specialistica istituito con il D.Lgs n. 368/99 sostituisce la borsa di specializzazione medica regolamentata dal precedente D.Lgs. 257/91.
Il medico in formazione specialistica si impegna ad assolvere a un programma settimanale complessivo da ripartirsi tra attività teoriche e pratiche, secondo quanto stabilito dall’ordinamento didattico della Scuola.
L’impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno.
Il controllo delle presenze spetta al Responsabile dell’Unità Operativa in cui il medico in formazione specialistica opera.
La Direzione della Scuola acquisisce la regolare frequenza del medico in formazione specialistica da parte del Responsabile dell’Unità Operativa in cui si è svolta l’attività.
La Direzione della Scuola è tenuta ad inviare una comunicazione all’Ufficio Contratti di Formazione e Ricerca all’indirizzo mail [email protected] nel caso in cui le assenze dello specializzando fossero superiori a 30 giorni lavorativi.
Al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, è corrisposto un trattamento economico annuo omnicomprensivo di 25.000 euro per i primi due anni di specializzazione e di 26.000 euro per i successivi, esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche e corrisposto in rate mensili posticipate.
Il trattamento economico è composto da una quota fissa e una variabile:
- la quota fissa è pari a 22.700 euro lordi per ciascun anno
- la quota variabile è pari a 2.300 euro annui lordi per i primi due anni di corso e a 3.300 euro annui lordi per gli anni di corso successivi.
Tale trattamento è comprensivo di tutti gli oneri contributivi a carico dei contraenti: sia la quota dei due terzi a carico dell’Ateneo che la quota di un terzo a carico del medico in formazione specialistica.
Per consultare i cedolini mensili di pagamento accedere a U-Web - I miei documenti.
Al medico in formazione specialistica viene rilasciata annualmente apposita Certificazione Fiscale. Tale certificazione è scaricabile, previa autenticazione, alla pagina CU online, nella Sezione Informazioni Fiscali de LaStatale@work.
Le assenze per motivi personali vanno richieste alla Direzione della Scuola utilizzando l'apposito modulo e:
- non possono essere superiori a 30 giorni lavorativi complessivi per anno accademico
- non devono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi formativi
- non vanno recuperate
- non danno luogo a sospensioni del trattamento economico.
Non vengono incluse nelle assenze per motivi personali quelle dovute alla partecipazione a convegni, congressi, corsi e seminari preventivamente autorizzati dalla Direzione della Scuola come attività formativa.
Gli impedimenti temporanei superiori ai 40 giorni lavorativi consecutivi, determinano la sospensione del periodo di formazione e l’obbligo per lo specializzando di recuperare le assenze effettuate.
In questi casi, la Direzione della Scuola deve comunicare l’assenza dello specializzando alla Direzione Trattamenti Economici e Lavoro Autonomo, Ufficio contratti di Formazione e Ricerca. Durante il periodo di sospensione, al medico in formazione viene corrisposta esclusivamente la parte fissa del trattamento economico e solo per un periodo di tempo complessivo di massimo 1 anno oltre la durata legale del corso.
- per sospensione dovuta a gravidanza, la specializzanda deve seguire procedura indicata dall’Ufficio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro
- l’assenza per malattia va giustificata con certificato telematico, rilasciato dal proprio medico di base o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.
Lo specializzando è tenuto a dare immediata notizia dell’assenza alla Direzione della Scuola e a comunicare, al massimo entro il giorno successivo l’inizio della malattia, il numero di protocollo del certificato telematico (PUC, leggibile in alto a sinistra) e la durata della malattia via e-mail sia a:- [email protected]
- all’indirizzo e-mail istituzionale della Direzione della Scuola di Specializzazione.
Per una corretta compilazione del certificato medico, lo specializzando deve indicare come destinatario l’Università degli Studi di Milano.
Al termine del periodo di sospensione la Direzione della Scuola è tenuta a comunicare all’indirizzo [email protected], la data di ripresa dell’attività formativa dello specializzando.
Gli impedimenti temporanei inferiori a 40 giorni lavorativi consecutivi non rientrano tra le assenze per motivi personali (nota MIUR n. 3750 del 06/02/2019).
Anche in questo caso l’assenza per malattia deve essere giustificata mediante certificato telematico, secondo le modalità illustrate nel paragrafo precedente.
Assenze ingiustificate prolungate comportano la risoluzione del contratto. Si considera prolungata assenza ingiustificata, l'assenza non preventivamente autorizzata che non permetta il raggiungimento degli obiettivi formativi; tali assenze dovranno essere immediatamente comunicate dalla Direzione della Scuola all’Ufficio contratti di Formazione e Ricerca, per gli adempimenti necessari.
Le studentesse iscritte alle scuole di specializzazione hanno diritto alla tutela della maternità.
La formazione deve essere obbligatoriamente sospesa durante il periodo di astensione obbligatoria e successivamente recuperata. Durante l’assenza spetta solo il trattamento economico fisso.
Sospensione per maternità
Le specializzande devono comunicare lo stato di gravidanza all’Università degli Studi di Milano compilando il form disponibile alla pagina Gravidanze.
Successivamente sono tenute ad inviare a [email protected] e a [email protected], l’autocertificazione di nascita ed eventualmente il modulo per comunicare la volontà di prolungare la sospensione per maternità.
Se la specializzanda ha in essere un contratto di lavoro presso ente o aziende ospedaliere, come previsto dalla normativa vigente, deve comunicare comunque all’Università lo stato di gravidanza compilando il form presente nel sito Unimi. In questo caso la maternità è gestita dal datore di lavoro. Sarà cura della specializzanda inviare a [email protected] e a [email protected], comunicazioni relative alla decorrenza del congedo obbligatorio e la data di ripresa dell’attività lavorativa per poter poi posticipare il temine naturale della Scuola di Specializzazione.
Gli specializzandi sottoscrivono un contratto di formazione specialistica e tale diversa qualificazione del rapporto contrattuale, rispetto al rapporto di lavoro, porta a dover ritenere che i richiami della Legge 151/2001 alla tutela della maternità debbano essere applicati per quanto e se compatibili.
Da ciò deriva che tutte le assenze causate dalla maternità, inclusa la gravidanza, debbano essere ricondotte al periodo di sospensione contrattuale, senza richiami a “congedo parentale” o “congedo di maternità”.
Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per maternità, per la quale restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e malattia, sospendono il periodo di formazione con obbligo per il medico in formazione specialistica di recupero delle assenze effettuate. Durante la sospensione per i predetti impedimenti al medico in formazione specialistica compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno.
Allo specializzando padre non spettano i 10 giorni di congedo di paternità, vedere circolare INPS n. 122 del 27/10/2022, punto 2:
“il congedo di paternità obbligatorio non spetta né ai padri lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, né ai padri lavoratori autonomi di cui al Capo XI del T.U., compresi i lavoratori che abbiano un rapporto di lavoro autonomo dello spettacolo”
Potranno comunque essere utilizzati i 30 giorni lavorativi di assenza giustificata per motivi personali per anno accademico.
L'azienda sanitaria presso cui il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. Non è contemplata la copertura per colpa grave.
La formazione specialistica può svolgersi anche in strutture sanitarie all'estero, nell’ambito dei rapporti di collaborazione didattico scientifica integrata tra università, in conformità al programma formativo personale del medico e su indicazione del Consiglio della Scuola.
Il periodo di permanenza non deve essere superiore a 18 mesi complessivi, fermo restando che lo specializzando dovrà sostenere l’esame annuale di profitto entro le scadenze previste.
La delibera della Scuola che autorizza il periodo di formazione all’estero deve essere inoltrata alla Direzione Segreterie Studenti e Diritto allo Studio e alla Direzione Trattamenti Economici e Lavoro Autonomo e sarà cura della Scuola stessa segnalarlo sul foglio presenze giornaliero.
Affinché il medico in formazione possa svolgere la propria attività presso le aziende ospedaliere all'estero, è necessario che il Direttore della Scuola prenda contatto con gli uffici competenti dell’ateneo di destinazione, che deve fornire tutte le istruzioni operative per garantire l’estensione della copertura assicurativa durante il periodo di permanenza all’estero.
Durante il periodo di permanenza all’estero, non sono previste maggiorazioni o integrazioni del trattamento economico erogato.
Cause di risoluzione anticipata del contratto
Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:
- la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica
- la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità
- le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del cosiddetto periodo di comporto, corrispondente a 12 mesi, in caso di malattia
- il mancato superamento delle prove stabilite per il corso, da ogni singola scuola di specializzazione.
E’ causa di risoluzione anche la grave violazione del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Milano.
Come indicato dall'art. 40 comma 1 legge 368/99 e dall'art. 1 comma 1 del contratto di formazione specialistica sottoscritto dagli specializzandi:
"1. Il medico in formazione specialistica si impegna a non svolgere alcuna attività libero professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui effettua la formazione, né ad accedere a rapporti convenzionali o precari con il Servizio Sanitario Nazionale o con enti e istituzioni pubbliche e private."
Ad oggi, il medico in formazione specialistica, fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno, può comunque anche svolgere le seguenti attività, ai sensi dell'art. 19, comma 11, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448:
- sostituzioni a tempo determinato di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale
- iscrizione negli elenchi di guardia medica festiva, notturna e turistica, ma occupato solo in caso di carente disponibilità dei medici già iscritti nei predetti elenchi
- collaborazione con enti che svolgono attività di raccolta sangue.
Secondo quanto previsto dall’art. 19-sexies del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176 e ss. mm.ii, lo specializzando può:
- prestare anche attività presso le Unità Speciali di Continuità Assistenziale.
Al medico in formazione specialistica, sono poi concesse ulteriori attività, solo se previste da altra disposizione normativa specifica (esempio Dlgs.34/2023 o Legge 145/2018 oppure D.L. 18/2020).
La violazione delle disposizioni qui elencate in materia di incompatibilità è causa di risoluzione anticipata del contratto di formazione specialistica.
Il medico in formazione specialistica, dal secondo anno di corso in poi, può partecipare a concorsi pubblici o ad avvisi pubblici, se tale possibilità e prevista dalla normativa vigente.
Nel caso in cui, a seguito di procedura selettiva, una struttura intenda conferire un incarico ad un medico in formazione specialistica, deve inviare la proposta di incarico a:
- medico in formazione specialistica
- Direttrice \ Direttore della Scuola di Specializzazioni e segreteria della Scuola stessa
- Ufficio Contratti di Formazione e Ricerca all’indirizzo: [email protected]
- Università degli Studi di Milano: [email protected]
- Presidenza di Medicina: [email protected].
La Scuola, dopo aver verificato che la struttura proponente l’incarico sia accreditata ai sensi del D.I. 402/2017 allegato 1, e ritenuta l’attività lavorativa formativa, può concedere il nulla osta al medico in formazione specialistica per accettare l’incarico e per stipulare il contratto.
Il nulla osta deve essere approvato anche dal Consiglio della Scuola di Specializzazione (CdS).
Al Verbale del CdS, dovrà essere allegata:
- apposita attestazione riguardante il grado di autonomia raggiunto dal medico in formazione specialistica
- il progetto formativo.
Il medico in formazione specialistica, appena sottoscritto il contratto di lavoro, massimo entro 5 giorni dalla stipula, deve inviare una mail a [email protected] con le seguenti informazioni:
- tipologia contrattuale (indicare il riferimento normativo)
- decorrenza contratto (data inizio e fine).
Inoltre il medico in formazione specialistica dovrà inviare copia del contratto di lavoro stipulato all’indirizzo: [email protected].
Il medico in formazione specialistica è tenuto/a ad informare l’Ufficio contratti di Formazione e Ricerca di eventuali rinunce all’incarico o di dimissioni, sempre attraverso l’indirizzo mail [email protected].
Importante: ogni attività, sempre se solo se prevista da disposizione normativa specifica, anche se prestata al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica, deve essere sempre deliberata dal Consiglio della Scuola di afferenza.
Nelle circolari allegate, rivolte ai direttori delle Scuole di Specializzazione in Medicina e Chirurgia sono indicati:
- i principali adempimenti amministrativi a cui sono tenute le Scuole
- indicazioni sulla gestione delle assenze.