Assegni di ricerca
Gli assegni di ricerca sono previsti dall'art. 22 della Legge 240/2010 per gli studiosi in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.
Il conferimento dell'assegno avviene mediante selezione pubblica, per titoli e colloquio, ed è formalizzato dalla stipula di un contratto di diritto privato tra l'università e il vincitore, che non si configura in alcun modo come un contratto di lavoro subordinato e non dà alcun diritto all'accesso nei ruoli del personale universitario.
L'assegnista svolge una collaborazione a carattere continuativo sotto la direzione di un responsabile scientifico, in condizioni di autonomia e nei limiti dettati dagli obiettivi dei programmi di ricerca.
La durata di un assegno di ricerca varia da 1 a 3 anni. L'assegno è però rinnovabile, fino a un massimo di 6 anni, compreso l’eventuale rinnovo ed escluso il periodo in cui la percezione dell'assegno coincida eventualmente con la durata legale di un dottorato di ricerca.
Esistono due tipologie di assegno di ricerca:
- assegni post doc – di tipo A
- assegni di tipo B
Contatti
[email protected] (tipo A)
[email protected] (tipo B – attivazione)
[email protected] (tipo B – carriera)
Finanziati dal bilancio universitario, vengono banditi di norma due volte l’anno dall'Ateneo, per le linee di ricerca proposte dai dipartimenti e che richiedono la presentazione di uno specifico progetto di ricerca.
Finanziati dai dipartimenti universitari, sono a carico di progetti di ricerca o di convenzioni e contratti di ricerca con enti esterni e vengono banditi su richiesta delle strutture, previa verifica della copertura economica della spesa.
Disponibile la dichiarazione Bando PRIN 2022 con l'indicazione dei bandi per assegni di ricerca di tipo B finanziati con i fondi dell’Unione europea - Next Generation EU.
Requisiti
Per candidarsi alle selezioni per gli assegni di ricerca bisogna avere una laurea specialistica, magistrale o magistrale a ciclo unico e un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca. Il titolo di studio deve essere quello richiesto dal singolo bando di concorso.
Assegni post doc di tipo A
Per poter usufruire degli assegni post doc - di tipo A è obbligatorio avere il titolo di dottore di ricerca (o titolo equivalente conseguito all'estero) e, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da un’adeguata produzione scientifica. Gli stessi titoli vengono considerati preferenziali per l’attribuzione degli assegni di tipo B insieme all’eventuale possesso di altri titoli di specializzazione oltre a quello di area medica.
Per gli assegni post doc – di tipo A, il titolo di studio previsto deve essere conseguito entro la data stabilita dal bando.
L’assegno non è cumulabile nè con la fruizione di borse di studio- eccetto che con quelle concesse da istituzioni nazionali o estere utili a integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei titolari - né con contratti di lavoro dipendente, di collaborazione o con proventi derivanti da attività libero–professionali, svolte in modo continuativo.
Sono compatibili con la fruizione dell'assegno:
- le attività extra universitarie di relatore in seminari, convegni e conferenze, quelle pubblicistiche e una limitata attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta e accordo con il docente responsabile e a condizione che l'attività sia dichiarata compatibile dalla struttura dove si svolge l’attività di ricerca e non sia in conflitto di interessi con l’attività di ricerca svolta per l’Ateneo
- gli incarichi di insegnamento - ai sensi dell’art. 23 della legge 240/2010 - limitatamente ai moduli didattici per non più di 30 ore, all’interno di insegnamenti modulari o di corsi di perfezionamento. Per gli assegnisti con incarichi didattici, conferiti dall’Ateneo o da altre università, va, in questo caso, ridotto in misura corrispondente il monte ore potenziale di 90 ore previsto dal dall’art.45 del Regolamento Generale d’Ateneo, per svolgere attività extracurriculare e attività didattica integrativa.
Complessivamente l’attività di lavoro autonomo non deve superare i limiti di reddito stabiliti dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, che ammonta a 15.000 euro annui lordi, esclusi i compensi derivanti dall’esercizio dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell’ingegno.
Gli assegni post doc – di tipo A hanno la durata di 2 anni e possono essere rinnovati per ulteriori due anni.
Gli assegni di tipo B hanno una durata compresa tra 1 e 3 anni e sono rinnovabili nei limiti definiti dalla legge e dall’art. 11 del Regolamento di Ateneo.
Il limite massimo individuale per fruire degli assegni è di 6 anni, compresi gli assegni conferiti da altri enti o università, a esclusione invece degli assegni fruiti in coincidenza con la frequenza di un corso di dottorato di ricerca senza borsa, e nel limite massimo della durata legale del corso.
L’importo annuo lordo degli assegni post doc – di tipo A è stabilito annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'Ateneo, nell’ambito della predisposizione del bilancio di previsione.
L’importo degli assegni di tipo B è stabilito dal Consiglio del dipartimento che lo richiede, nel rispetto del piano finanziario del progetto di ricerca su cui grava la spesa, tenuto conto che l’importo minimo è stabilito dal Miur ed è pari a 19.367,00 euro annui lordi (imponibile all’assegnista).
L’assegno di ricerca è soggetto al contributo INPS della gestione separata del lavoro autonomo (aliquota massima pari a 1/3 del 35,33%) mentre è esente dall’Iperf. Viene comunque rilasciata la Certificazione Unica, con l'indicazione dell'importo esente da imposta.
I documenti di pagamento si possono scaricare alla pagina dedicata del sito LaStatale@work dedicato al personale.
Nelle pagine del sito LaStatale@work , dedicato al personale, ci sono tutte le informazioni su:
- come si accetta l'assegno di ricerca
- pagamento
- compatibilità
- assenze, malattie e maternità
- cittadini Extra UE - Iter e documenti necessari per ottenere il permesso di soggiorno
- rinuncia all'assegno.
Tutte le informazioni sulle procedure di istituzione di un assegno di tipo A o B, rivolte al personale delle strutture di Ateneo sono disponibili sul sito La Statale@work.