Accesso agli atti
L'Università degli Studi di Milano assicura la trasparenza totale, mediante pubblicazione sul sito (sezione Amministrazione Trasparente), dei dati e dei documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della vigente normativa (d. lgs. n. 33/2013) nonché di ulteriori dati e documenti che l’Ateneo stabilisce di pubblicare avvalendosi della facoltà prevista dalla legge.
Per i dati e i documenti non pubblicati, l’Università garantisce ai soggetti interessati il diritto di accesso agli atti, ossia il diritto di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi conservati dall'Ateneo.
Le regole sull'accesso agli atti e i procedimenti amministrativi sono contenute nell'apposito Regolamento d'Ateneo, che recepisce la legge n. 241/1990 (e successive modifiche) e il relativo Regolamento attuativo (D.P.R. n.184/2006).
Il procedimento amministrativo è quel processo costituito da operazioni collegate che si conclude con l'adozione di un atto amministrativo finale.
Sono procedimenti amministrativi, ad esempio: l'accesso ai corsi di laurea con test d'ingresso, le immatricolazioni, le gare d’appalto o i concorsi per l’assunzione di personale docente e tecnico amministrativo.
In base alla legge, tutti i procedimenti amministrativi si devono svolgere rispettando i principi di economicità, efficienza, imparzialità e trasparenza, e devono concludersi con un atto motivato entro il termine stabilito dall'Ateneo o, in mancanza, entro il termine di 30 giorni.
Il Regolamento d'Ateneo elenca - nell'Allegato 1 - i diversi procedimenti amministrativi di competenza dell'Università, indicando i rispettivi termini finali e le relative caratteristiche.
Per ogni procedimento sono indicati esplicitamente:
- la struttura organizzativa competente
- il responsabile del procedimento
- la durata massima
- l’atto finale e il soggetto responsabile della sua adozione
- il link alla modulistica necessaria.
L’Ateneo garantisce a tutti gli interessati – secondo le norme della legge n. 241/1990 e successive modifiche e del Regolamento d'Ateneo - il diritto di accesso agli atti, ossia il diritto di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi conservati presso l’Ateneo, anche indipendentemente dall’eventuale partecipazione a un procedimento amministrativo.
Il diritto spetta a chi ha un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso a un determinato documento.
Il diritto di accesso si può esercitare nei due seguenti modi:
- in via informale, con una richiesta - anche verbale – alla struttura organizzativa competente (vedi allegato 1 al Regolamento d'Ateneo), se questa è in grado di esaminarla immediatamente.
Il richiedente dovrà dimostrare la propria identità e eventualmente i poteri di rappresentanza, indicare gli estremi del documento richiesto e l'interesse connesso alla richiesta. La struttura competente, esaminata immediatamente la richiesta, la accoglie mediante esibizione del documento, estrazione di copia o altra modalità idonea e rilascia un'attestazione controfirmata dal richiedente; - in via formale, se la struttura non può accogliere immediatamente la richiesta di accesso per la necessità di verifiche preliminari sulla identità del richiedente, sulla sua legittimazione, sui poteri rappresentativi, sull'interesse, sull'accessibilità del documento, sull’esistenza di controinteressati. Le istanze devono essere presentate:
- a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata alla sede dell’Università, Via Festa del Perdono n. 7, 20122 - Milano
- per via telematica, all’indirizzo PEC [email protected]
- a mezzo posta elettronica ordinaria, all'indirizzo dell’unità organizzativa competente indicato nell'allegato 1, unitamente a copia di un valido documento di identità.
- L’istanza è valida se:
- è sottoscritta mediante una firma digitale il cui certificato sia rilasciato da un certificatore qualificato e in corso di validità
- è sottoscritta mediante firma autografa e presentata unitamente alla copia del documento d’identità
- è trasmessa dall’istante mediante la propria casella di posta certificata.
Per attestare stati, fatti e qualità personali, l'utente dell'Università, come previsto dal D.P.R. n. 445/2000, può utilizzare lo strumento dell'autocertificazione in sostituzione delle corrispondenti certificazioni.
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
La dichiarazione sostitutiva di certificazione permette di attestare stati, fatti e qualità personali che possono essere comprovati direttamente dall’interessato.
Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà permette di comprovare stati, fatti e qualità diversi da quelli oggetto di dichiarazione sostitutiva.
La dichiarazione può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza.