Sospendere il dottorato
E' possibile sospendere temporaneamente il dottorato nei casi di:
- maternità, paternità, adozione e affidamento, sia per i periodi di astensione obbligatoria che facoltativa
- malattia o infortunio di durata superiore a 30 giorni, adeguatamente documentata
- particolari gravi motivi documentati, personali o familiari, a richiesta e su autorizzazione del Collegio docenti
- periodo di prova, per i dottorandi assunti a tempo indeterminato presso la Pubblica Amministrazione, che comporta la rinuncia alla borsa di studio per l'intera durata della sospensione.
In tutti questi casi l’erogazione della borsa di studio viene interrotta e recuperata nel momento in cui si riprende il percorso di dottorato.
La domanda di sospensione degli obblighi di frequenza va fatta usando il modulo Richiesta sospensione dottorato a cui va allegata la certificazione utile a giustificarne la richiesta. La richiesta deve essere approvata dal Collegio docenti, tranne che nei casi di maternità e di malattia di durata superiore a 30 giorni, che richiedono solo la presa d'atto del coordinatore e la compilazione del modulo solo per fare domanda dei periodi di aspettativa facoltativa.
Al termine della sospensione il dottorando riprende a frequentare il corso dandone comunicazione al coordinatore e alla Segreteria Dottorati. Il percorso didattico e di ricerca, ridefinito dal collegio, viene differito per una durata pari al periodo di sospensione.
All'atto della ripresa del percorso di studi, i dottorandi senza borsa che sospendono per un intero anno accademico sono tenuti al pagamento del contributo di interruzione, che ammonta a 200 euro.
I moduli possono essere:
- consegnati personalmente allo Sportello presso le Segreterie Studenti in via S. Sofia 9/1,
- inviati attraverso il Servizio InformaStudenti,
- spediti tramite posta ordinaria a: Università degli Studi di Milano, via S.Sofia 9 20122 - Segreteria Dottorati, Master e Studenti Internazionali (Segreterie studenti)